Giungono sempre più di frequente
richieste di chiarimenti circa l'uso
appropriato delle norme
sull’antiriciclaggio per pagamenti superiori a 1.000,00 euro.
Si vuol subito evidenziare che una serie di professionisti (notai, commercialisti, avvocati) o imprese che gestiscono la contabilità fiscale delle aziende (i così detti centri elaborazione dati, professionisti senza un’iscrizione all’ordine professionale) sono obbligati a segnalare oltre l’eventuale operazione sospetta da denunciare al MEF, tutte quelle operazioni che sono avvenute, non tenendo conto della limitazione per pagamenti oltre soglia.
Si vuol subito evidenziare che una serie di professionisti (notai, commercialisti, avvocati) o imprese che gestiscono la contabilità fiscale delle aziende (i così detti centri elaborazione dati, professionisti senza un’iscrizione all’ordine professionale) sono obbligati a segnalare oltre l’eventuale operazione sospetta da denunciare al MEF, tutte quelle operazioni che sono avvenute, non tenendo conto della limitazione per pagamenti oltre soglia.
Le regole previste in
materia sono così riassumibili:
- il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi;
- l’obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali;
- la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
Vediamo quali sono le
domande più frequenti che pervengono allo studio e quali sono le risposte. Vi
sono diverse domande identiche, ma formulate in modo diverso, (molti pareri sono
stati tratti da varie fonti).
D. Se un genitore consegna al
figlio minorenne 2.500 euro in contanti per recarsi all’estero a frequentare un
corso di lingua inglese, ciò costituisce una violazione delle norme sull’uso
del contante?
R. SI Le norme antiriciclaggio sull'uso del contante 2012 valgono anche
per i figli. Telefisco 2012 conferma.
L’art.
49, D. Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio contiene, ora, a seguito
delle modifiche apportate da ultimo dall’art. 12, D.L. n. 201/2011 (Manovra
Monti o Decreto salva Italia), un divieto
generale di trasferimento di denaro contante dai 1.000 € in su, a
prescindere dalla motivazione sottostante il trasferimento, che può essere
anche una liberalità verso i figli. Di conseguenza, nel caso di specie, vi è
una violazione al limite di € 1.000, che vieta il trasferimento di denaro
contante. Il trasferimento dovrà essere
fatto tramite la banca su una carta di credito o di debito prepagata.
D. C'è un limite per il
trasferimento di denaro contante all’estero?
I trasferimenti di contante all'estero senza comunicazione all'Agenzia
delle Dogane solo sotto i 10 mila euro.
R. No, il trasferimento di contante all'estero è sempre possibile
ma c'è il limite di 9.999,99 euro
oltre il quale la somma va dichiarata all'Agenzia delle Dogane. In base
all'art. 3, comma 1 del D.lgs 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che
trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10 mila
euro sono tenuti a comunicarlo ai
funzionari delle Dogane con una autodichiarazione (come da modello
disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane).
Oltre a
banconote e monete sono inclusi traveller`s cheques e - assegni
firmati ma privi del nome del beneficiario. Sono invece esclusi, e quindi
trasferibili senza essere dichiarati i vaglia postali o
cambiari, gli assegni postali - bancari o circolari che riportino il
nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La comunicazione deve
riportare:
• le generalità del contribuente che esegue il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve;
• la provenienza dei fondi trasferiti;
• il possibile utilizzo .
• le generalità del contribuente che esegue il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve;
• la provenienza dei fondi trasferiti;
• il possibile utilizzo .
La
dichiarazione può essere consegnata in
forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali,
oppure può essere trasmessa
telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la
frontiera. In questo caso si dovrà tenerne una copia con se con il numero di
registrazione attribuito dal servizio telematico.
D. Si pagano gli stipendi ai dipendenti,
il 15 e il 30 di ogni mese con due acconti in contanti che sono inferiori a
1.000 euro. E’ possibile farlo o rappresenta una violazione della norma
limitativa dell'uso del contante prevista dall'articolo 12, comma 1 del Dl 6
dicembre 2011, N. 201?
R. SI Il comportamento descritto non costituisce la prassi
consolidata. Gli stipendi sono solitamente pagati in un'unica soluzione entro
la fine del mese o entro i primi giorni del mese successivo rispetto a quello
di riferimento. In pratica sussiste il concreto rischio che il comportamento
descritto sia interpretato come il "frazionamento" dell'operazione
effettuato al solo scopo di aggirare la soglia massima per l'utilizzo del
contante. Pertanto i due pagamenti devono essere fatti tramite strumenti
tracciabili (bonifici bancari, assegni non trasferibili, eccetera).
D Il versamento in banca di somme in contanti oltre soglia (pari o
superiori a 1.000 euro) comporta l’applicazione della sanzione prevista dalla
legge?
R. Il caso di un soggetto che si rechi presso la propria banca per eseguire
dei versamenti in contante sul proprio conto corrente configura operazione di
trasferimento tra il soggetto e la banca (che, come noto, è un intermediario
finanziario abilitato). Quindi, il versamento o il prelievo di somme in
contanti superiori ai 2500 euro, siano esse effettuate in una unica soluzione o
in più soluzioni, non è passibile di sanzione per la violazione del divieto di
trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori a 1.000 euro.
D. Alla luce
della nuova normativa sull'uso del contante prevista dal comma 1 dell'articolo
12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che prevede l'abbassamento a 1.000
euro del limite dell'uso del contante, una fattura emessa il giorno X per
l'importo di 3.200 euro può essere pagata nello stesso giorno per un importo
pari a 600 euro in contanti (o comunque fino a 999 euro) e per la parte
rimanente pari a 2.600 euro con assegno o bonifico bancario?
R. Il comportamento descritto è corretto. Infatti, è possibile compiere il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per un importo non superiore a 999,99 euro. La parte eccedente deve essere trasferita, come si è verificato nel caso di specie, attraverso strumenti di pagamento tracciati (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, eccetera).
R. Il comportamento descritto è corretto. Infatti, è possibile compiere il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per un importo non superiore a 999,99 euro. La parte eccedente deve essere trasferita, come si è verificato nel caso di specie, attraverso strumenti di pagamento tracciati (assegni bancari non trasferibili, bonifici bancari, eccetera).
D. Va bene il pagamento rateizzato in contanti di una fattura superiore a
mille euro in forza di un contratto tra le parti che prevede rate inferiori.
R. E’ quanto
precisato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ─ con la nota emessa
in data 10.10.2012 ─ che fornisce chiarimenti in merito alla normativa sulle
limitazioni all’utilizzo del contante in materia di antiriciclaggio.
Il pagamento rateizzato di un’operazione superiore a mille euro potrà quindi
avvenire, “tramite contanti”, quando il numero delle rate previste e l’importo
di ciascuna rata (inferiore a mille euro) derivi da un contratto sottoscritto
tra venditore e compratore; che costituisce eccezione alla preclusione della
circolazione del contante che impone il pagamento delle fatture superiori a
mille euro tramite mezzi tracciabili.
In particolare
l’accordo dovrà riportare:
– L’importo totale da pagare;
– Il numero di rate in cui il pagamento è suddiviso;
– L’importo della singola rata che ovviamente non dovrà essere pari o superiore alla soglia di mille euro.
– Il numero di rate in cui il pagamento è suddiviso;
– L’importo della singola rata che ovviamente non dovrà essere pari o superiore alla soglia di mille euro.
D. Un soggetto acquista arredi
per la propria abitazione per un importo pari a euro 1.600. È possibile
effettuare il pagamento sino a euro 999,99 in contanti e il resto con un
assegno bancario?
R. Il contante utilizzato rispetto alla singola operazione non deve essere complessivamente superiore alla soglia dei 999,99 euro. Quindi nel caso considerato è possibile combinare il pagamento in contanti sino alla soglia consentita e la parte rimanente con modalità tracciabile (assegno bancario, postale, circolare, bonifico e altri strumenti similari)
R. Il contante utilizzato rispetto alla singola operazione non deve essere complessivamente superiore alla soglia dei 999,99 euro. Quindi nel caso considerato è possibile combinare il pagamento in contanti sino alla soglia consentita e la parte rimanente con modalità tracciabile (assegno bancario, postale, circolare, bonifico e altri strumenti similari)
D. È possibile fare un prelievo di contante
di rilevante importo per essere versato in altro istituto di credito, anche
estero?
R. Il caso è
“limite” e forse non frequente, ma la risposta è affermativa, nell’adempimento
degli obblighi a cui si va incontro. Innanzitutto occorre informare sulla
legittimità giuridica dell’operazione e l’assenza di violazioni della legge
antiriciclaggio sia il direttore sia il cassiere dell’istituto presso il quale è
eseguito il prelievo (affinché non debbano ravvisare l’operazione in violazione
alla legge e la segnalino alla Ragioneria territoriale dello stato e/o la
Guardia di finanza).
Nel caso il
denaro contante sia versato in un istituto di credito abilitato non occorre
fare nulla se non conservare la documentazione di prelievo e versamento o
investimento.
Se il denaro
(per importi pari o superiori a 10.000 euro) dovesse essere portato all’estero
per essere versato in un istituto di credito equivalentemente abilitato a
quelli nazionali occorre compilare la dichiarazione da trasmettere
antecedentemente in via telematica o consegnata al momento del passaggio del
confine in uscita. In caso di “esportazione” di denaro occorre poi indicare le
operazioni nelle sezioni III e II del Quadro RW della dichiarazione annuale dei
redditi e pagare la “recente” imposta di bollo sugli investimenti situati all’estero.
D. Un'impiegata con uno stipendio mensile che oscilla dai 1.100 ai 1.200
euro può riceverli in contanti?
R. L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento dello stipendio, superiore a detto limite, in contanti è vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
R. L'articolo 49 comma 1 del Dlgs n. 231/2007, così come modificato dall'articolo 12 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. L'operazione di pagamento dello stipendio, superiore a detto limite, in contanti è vietata ai sensi della suddetta previsione. Come specificato dallo stesso comma 1 dell'articolo 49, il trasferimento medesimo può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.
D. Trasferte e acconti: posso dare anticipi ai dipendenti in contanti per
più di 1.000 euro?
R. Per gli anticipi su trasferte, il MEF
conferma che il trasferimento di contante tra datore di lavoro e lavoratore per
l’espletamento delle mansioni lavorative di quest’ultimo rientra nell’ambito
applicativo del divieto di trasferimento di contante per importi pari o
superiori a 1.000 euro. Pertanto, tale trasferimento non può avvenire in
contante/titoli al portatore per importi superiori a 999,99 euro.
Inoltre, il MEF conferma anche che il trasferimento è vietato sia se
l’importo sopra soglia è destinato al singolo lavoratore, sia se tale importo,
percepito da un unico soggetto ”capofila”, è destinato a essere ripartito tra
più soggetti per valori inferiori alla soglia.
Per gli
acconti sullo stipendio al dipendente, il MEF,
ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio è ammissibile, a condizione
che l’acconto (o gli acconti) trasferito/i in contante/titoli al portatore non
ecceda il valore complessivo di 999,99 euro e che il saldo sia poi corrisposto
mediante strumenti tracciabili, anche se l’importo residuo è inferiore al
limite di 1.000 euro.
Per chiarire meglio, si riporta in tabella un esempio del MEF valido sia
per lo stipendio sia per una generica fattura commerciale di valore sopra
soglia.
Esempio stipendi/fattura da 1.500 euro
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Operatività corretta
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D. I bollettini di conto
corrente postali possono essere pagati in contanti?
R. Il conto corrente postale è a tutti gli effetti,
uno strumento tracciabile e Poste Italiane S.p.A. è a tutti gli effetti, un
intermediario finanziario, quindi si possono pagare “in contanti” anche singoli
bollettini oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro).
D. È possibile il prestito di
soldi ad amici? Quali comportamenti adottare in ipotesi di eventuali donazioni
e/o prestiti fatti ad amici?
R. I soggetti che intervengono nell’operazione
di trasferimento di contanti sono ordinariamente tenuti alla regola entro/oltre
soglia di 1.000 euro di cui all’Art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Per questo, nel
caso si trasferiscano somme ad amici, la sanzione per la violazione del
trasferimento di contanti superiori a euro 1.000,00 si applica ugualmente
(nella misura che va dall’1% al 40% della somma trasferita).
D. Pagamento busta paga - Nel caso di un rapporto contrattuale che
prevede una busta paga ogni quindici giorni ciascuna d’importo inferiore a
1.000 euro, è possibile regolare per contanti la singola busta paga?
R. La possibilità è ammessa perché il periodo di riferimento della busta paga è stato concordato contrattualmente.
R. La possibilità è ammessa perché il periodo di riferimento della busta paga è stato concordato contrattualmente.
D. Pagamenti di domestici - I
pagamenti alla badante o alla colf possono essere fatti in contanti?
R. È il caso di un pagamento in contanti che deriva da un contratto che
prevede un pagamento mensile, per cui è “ordinariamente” passibile di sanzione
un pagamento in contanti oltre soglia (pari o superiore a 1.000 euro) relativi
ad una mensilità.
La Fondazione dei Consulenti del lavoro è dell’opinione, però, che se
abitualmente è fatto un pagamento infra-mensile (settimanale, ad esempio) il
singolo pagamento è inferiore a 1.000 euro, lo stesso sarà possibile, anche se
la somma dei pagamenti su base mensile è superiore alla soglia di limitazione
del contante.
D. Pagamenti dilazionati - Una
fattura d’importo di 2.400,00 euro prevede una modalità di pagamento a 30/60/90
giorni secondo i normali usi commerciali. È consentito pagare in contanti le
singole parti?
R. Se si tratta di normali usi commerciali il pagamento, ad esempio nel caso in esame, in tre parti della fattura è possibile eseguirlo in contanti qualora ogni parte non superi la soglia (pari o superiore a 1.000 euro). È importante che la suddetta modalità sia riportata in fattura.
R. Se si tratta di normali usi commerciali il pagamento, ad esempio nel caso in esame, in tre parti della fattura è possibile eseguirlo in contanti qualora ogni parte non superi la soglia (pari o superiore a 1.000 euro). È importante che la suddetta modalità sia riportata in fattura.
D. Pagamento di tributi - È
ammesso il pagamento in contanti a Equitalia o Servizio tributi di un ente
locale territoriale (il Comune, ad esempio) di una cartella esattoriale di
importo pari o superiore ai 1.000 euro?
R. Poiché il pagamento di una cartella esattoriale è fatto presso un
soggetto che non è un intermediario finanziario abilitato, il pagamento in
contanti di una cartella esattoriale presso Equitalia od un Comune
comporterebbe la violazione del divieto. Quindi, anche in questo caso, cartelle
di pagamento oltre soglia (pari o superiori a 1.000 euro) devono essere fatte
attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
D. Chi è
soggetto alle sanzioni - Se pago in
contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il
responsabile, chi paga l’importo oppure chi riceve la somma in contanti?
R. In tal caso, l’Art. 58 del D.Lgs.
231/2007 non fa nessuna distinzione tra chi trasferisce il denaro o emette
l’assegno e chi riceve l’assegno o i contanti, per cui entrambi hanno commesso
la violazione e sono sanzionabili.
D. Pagamento di canone di locazione - Un contratto di locazione
prevede un canone annuo pari a euro 9.000. Si concorda un pagamento mensile di
euro 750,00 in contanti del canone. È un comportamento compatibile con le
recenti disposizioni in materia di limitazione all’uso del contante?
R. Trattandosi
di accordo tra le parti che prevede il pagamento di un canone mensile sotto la
soglia dei mille euro non è violata la norma di limitazione del contante non
essendo il pagamento sotto soglia di 750 euro dovuto per un obbligo contrattuale
e non “artificiosamente frazionato”. Diversamente, se il canone fosse
stato bimensile per un importo pari a € 1.500,00 il modo di pagamento per non
incorrere in sanzioni deve essere tracciabile. Infine, nel caso in conduttore
debba pagare in ritardo più mensilità e l’importo complessivo superi la soglia,
il pagamento va eseguito in maniera tracciabile (banca, posta ed anche carta di
credito, se n’è dotato il locatore).
D. Il caso della società Bianchi SRL, che fino al mese di novembre del 2011,
prelevava mensilmente dalla banca circa 15.000 euro (operazione possibile), per
pagare in contanti i propri dipendenti che percepivano circa 1.200 euro al
mese.
R. A seguito
dell’abbassamento del limite a 1.000 dal 6 dicembre del 2011 tale comportamento
non è più possibile, cioè non potrà continuare ad erogare in contanti i 1.200
euro ai propri dipendenti, né per superare l’ostacolo, può erogare
periodicamente un acconto di 600 euro e poi a fine mese i restanti 600 euro.
D. Anticipo e rimborso per missione
R. Di solito si
anticipano ai dipendenti somme in contanti, anche oltre soglia, per missioni in
Italia o all'estero. Il trasferimento di denaro in questo caso configura di per
sé una violazione del limite all'utilizzo del contante: ciò perché il divieto
sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione cui
il trasferimento si riferisce.
- Per questa ragione il datore di lavoro dovrebbe depositare presso un istituto di credito su un proprio conto corrente, ovvero direttamente su quello del dipendente beneficiario, le somme stanziate a titolo di anticipo missione indicando nella causale l'erogazione a titolo di anticipo e la missione per la quale le somme sono corrisposte a tale titolo.
- Il dipendente, prima di partire per la missione, potrà recarsi presso l'istituto a eseguire il prelievo, in contanti, degli importi a lui destinati dalla società ovvero utilizzare la propria carta di credito avvalendosi della provvista effettuata dal datore.
- L'intervento nella transazione di un intermediario finanziario esclude, infatti, di per sé l'operatività del limite al contante.
- Quanto invece ai rimborsi di spese sostenute per missioni, il limite dei mille euro deve essere considerato relativamente a ciascuna missione effettuata.
D. Un avvocato ha pagato in contanti una
cartella esattoriale presso il concessionario della riscossione. L'importo è pari
a 5.000 euro.
R. L’avvocato
ha commesso un'infrazione, poiché il pagamento del debito fiscale ha dato luogo
al trasferimento di una somma in favore di soggetto diverso. Il pagamento
doveva essere eseguito tramite uno strumento di pagamento tracciabile.
D. Un turista paga l'affitto della casa al mare in contanti, per 1.200
euro al proprietario, che accetta il pagamento.
R. Entrambi i
soggetti sono responsabili e sanzionati. L'articolo 58 del D.Lgs. 231/2007 non
distingue tra colui che trasferisce il denaro contante oltre la soglia di legge
e colui che lo riceve in pagamento.
D. Un piccolo imprenditore, per pagare gli stipendi ai propri dipendenti,
è solito recarsi presso il proprio istituto di credito e prelevare in contanti
le somme necessarie.
R. L'operazione
non viola il divieto all'utilizzo del denaro contante poiché è realizzata
attraverso un intermediario finanziario, ma è sempre da tener presente che il
pagamento per contanti per ogni singolo dipendente non deve superare i 1.000
euro. Inoltre, nel caso prospettato potrebbe essere contestata all'imprenditore
la presunzione sui prelevamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito
d’indagini finanziarie (o redditometro). Per superare tale presunzione, sarà
opportuno che i pagamenti degli stipendi siano contabilizzati indicando che sono
stati liquidati in contanti cui fa riferimento il prelevamento.
D. Vendite di pacchetti turistici.
R. Le diverse
rate del pacchetto turistico (del valore complessivo pari o superiore a 1.000
€) possono essere pagate in contanti se la singola rata è inferiore a 1.000 €
in quanto lo prevede la prassi commerciale).
D. Lista nozze
R. Le singole
donazioni del viaggio di nozze (di valore complessivo pari o superiore a 1.000)
fatte da parenti ed amici possono essere effettuate in contanti se
singolarmente sono di importo inferiore a 1.000 € e a condizione che venga
rilasciata la quietanza di pagamento da allegare poi alla fattura intestata
agli sposi.
D. Buoni viaggio o voucher
R. L'acquisto
del buono viaggio, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, da parte
dell'azienda deve essere effettuato con strumenti tracciabili, mentre il
successivo utilizzo da parte della persona fisica non è soggetto a limitazioni
D. Un albergo ha ricevuto il pagamento del soggiorno da parte del
cliente pari a complessivi € 1.400, tramite caparra di € 500 versata con
bonifico bancario “alla conferma” e versamento in contanti per € 900 alla
partenza del cliente.
R. Il
comportamento sopra descritto non costituisce violazione al divieto in esame.
D. Un gruppo di 20 amici va al ristorante. Il conto finale da pagare è di
€. 1.200,00, in pratica 60 euro a persona. Uno di loro s’incarica di
raccogliere i soldi e pagare. Si chiede è lecito questo comportamento?
R. Così come prospettato s’incorre nelle
sanzioni previste in materia di antiriciclaggio, poiché il trasferimento di
denaro è superiore alla soglia dei 1.000 euro. E’ consigliabile farsi fare una
ricevuta/scontrino per ogni singolo cliente ovvero, come nell’esempio
ipotizzato, incaricare due amici che raccolgano le somme da pagare. In tal
guisa saranno emesse due ricevute fiscali/scontrini d’importo inferiore al
limite.
D. Se nello stesso giorno sono eseguiti più acquisti dallo stesso
supermercato, si può pagare in contanti, anche se l'importo complessivo è
superiore a mille euro?
R. Sì, il consumatore che compie più acquisti nell'arco della stessa
giornata presso un supermercato può fare più pagamenti in contanti a condizione
che l'importo dei singoli pagamenti non sia di per sé uguale o superiore a
mille euro.
D. È ammesso l'incasso in contanti di due o più canoni mensili di
locazione, singolarmente inferiori ai mille euro, ma che cumulativamente
superano la soglia?
R. No perché l'importo trasferito in unica soluzione è superiore a mille
euro. Al contrario, si può pagare in contanti le singole mensilità perché
inferiori alla soglia, a condizione che tale ripartizione sia prevista
contrattualmente.
D. Il limite dell'uso di contanti vale anche per la girata di cambiali?
R. Sì, il divieto vale anche per la girata di cambiali.
D. Un soggetto fallito, con divieto di aprire un conto corrente bancario
per 5 anni, può incassare il suo stipendio con assegno non trasferibile?
R Sì, può ricevere l'assegno non trasferibile e cambiarlo in contanti
presso lo sportello bancario.
19.12.2013
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