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RISPOSTE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO del 19 dicembre 2013
Antiriciclaggio-Redditest del 10 gennaio 2013
Dopo quanto esposto ieri, 9 gennaio 2012, sul
comportamento "improprio" tenuto da certi Istituti di credito nel
richiedere ai propri clienti giustificazioni circa il prelievo ovvero il
versamento di somme superiori ai mille euro altre richieste di delucidazioni mi
sono pervenute. Per cui riassumendo sulla vexata questio.
L'Abi, nel motivare la predetta disposizione, allega al documento, la
circolare del 4 novembre 2011 a firma del ministero dell'economia e delle
finanze, che già aveva dato le indicazione in merito alle corrette disposizione
dell'applicazione del contante, sebbene con riferimento al precedente limite di
Euro 2.500. In buona sostanza, con la circolare in commento, il Ministero delle
Finanze precisava che, non configurano automaticamente violazione dell’art. 49
del D. Lgs. 231/2007 e, di conseguenza, non scatta l’obbligo della
comunicazione, di cui al successivo art. 51 del D lgs 231/2007, per
l’effettuazione di operazioni di prelievo e/o di versamento contante, eccedenti
tale limite.
L'Abi, specifica che il nuovo limite dei 1.000 euro non è applicabile ai prelevamenti e ai versamenti bancari per un ovvio motivo: non vi è trasferimento di denaro, tra soggetti diversi, ma il cliente ha sempre la disponibilità della somma di danaro prelevata che da questo momento non è più giacente sul suo conto ma passa nella sue "mani".
RISPOSTE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO del 19 dicembre 2013
Antiriciclaggio-Redditest del 10 gennaio 2013
Come
già detto, molte banche, dando un’interpretazione “errata” alla suddetta
disposizione, erano soliti identificare “operazione sospetta”, la mera
operazione di prelievo e/o versamento di denaro contante allo sportello, effettuata
dal cliente, eccedente la soglia di Euro 1.000. Finalmente l'ABI, (associazione
delle banche associate), in data 11.01.2012,
ha chiarito alle sue associate il giusto comportamento da tenere di fronte alle
richieste dei clienti di prelevamento e versamento del contante superiori al
limite introdotto dal decreto. In particolare, viene specificato che,
l’istituto di credito non può opporre diniego alle predette operazioni
di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente.
L'Abi, specifica che il nuovo limite dei 1.000 euro non è applicabile ai prelevamenti e ai versamenti bancari per un ovvio motivo: non vi è trasferimento di denaro, tra soggetti diversi, ma il cliente ha sempre la disponibilità della somma di danaro prelevata che da questo momento non è più giacente sul suo conto ma passa nella sue "mani".
E’
ovvio, allora, che ogni diniego di prelevamento ovvero di versamento opposto
nei confronti di un cliente da parte dell'istituto di credito è senz'altro da
considerarsi contra legem con tutte le ricadute del caso. E' da ricordare che
il su citato art. 49 precisa che la:
"
comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a
ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere
correttamente indicati nella comunicazione così da consentire
all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la
contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla
movimentazione del contante."
Quali
sono poi i concreti elementi di cui alla norma è tutto da capire (tipico del comportamento italico). Anche il "povero"
cassiere si trova da una parte il cliente che "giustamente" reclama i
suoi soldi confortato da quanto sopra detto, dall'altro lo stesso
cassiere avrà due vie da percorrere: dare i soldi prendendo per buona qualsiasi risposta è fornita dal cliente, oppure se il valore richiesto/versato, secondo un suo personale apprezzamento è considerato
meritevole di comunicazione, tale operazione sarà comunicata
all’Amministrazione.
In
questo momento di crisi e recessione, dove qualsiasi nazione civile, lascerebbe
briglia sciolte sul collo del cavallo affinché questo possa correre
liberamente, nella piccola Italia ci si comporta come tanti Tafazzi. Chi
vivrà vedrà!!
13 gennaio 2012
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