Passa ai contenuti principali

ANTIRICICLAGGIO - FISCO - REDDITEST




CONSIDERAZIONI SULL’USO DEL CONTANTE.

I politici nostrani hanno imparato che profferendo la taumaturgica frase “lo vuole l’Europa”, infilano nelle leggi nostrane di tutto, facendosi scudo dell’Europa (non avendo il coraggio “elettorale” di esporsi mettendoci il loro bel faccione).
Uno dei casi di cui sopra è la legge che impone la limitazione dell’uso del contante alla ridicola somma di euro 1.000,00.
Non è intendimento tediare il lettore con articoli e commi, c’è solo da dire che la limitazione all’uso del contante nacque (1991) per contrastare il riciclaggio di denaro “sporco”. 
Altre nazioni come la Germania e l’Olanda NON hanno posto alcun limite all’utilizzo del contante.  La Gran Bretagna: nessun limite, ma da poco tempo per le operazioni tra privati ha vietato l’uso della banconota da 500 sterline - il Belgio ha vietato l’uso del contante per importi superiori a Euro 15.000,00 (1).  
Non si capisce perché l’Italia sempre ultima nel recepire le normative europee (condannata per ciò tantissime volte, l’ultima condanna risale a pochi giorni fa e fa riferimento  all’ indecente sovraffollamento delle carceri), in questa circostanza si è dimostrata la più restrittiva di tutte le altre nazioni.
Il fine che si propone l’UE è di combattere la criminalità organizzata. In Italia, invece, all’epoca del trio Prodi-Bersani-Visco l’allora ministro delle Finanze (Visco) aggiunse, all’art. 36 il comma sei: “I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.”
Questo piccolo e apparente insignificante comma, contrario alle direttive della comunità, ha di fatto decretato la nascita dello stato di polizia fiscale  in Italia che pretende di controllare, verificare ed accertare ipotesi di evasione, partendo dai costi che devono essere “tracciati”.
Di conseguenza hanno inventato il redditometro ritenuto dopo qualche anno di applicazione, non essere più strumento idoneo, e allora, via il redditometro e nascita di un altro algoritmo chiamato con grande enfasi: redditest basato su un centinaio di voci di spesa. Insomma il fisco italiano incapace di “accertare” con prove indiscutibili fatti o situazioni, si limita ad applicare pedissequamente coefficienti di reddito sulle spese ed oneri.
Il grande fratello fiscale denominato per l’occasione SERPICO, nome che evoca immediatamente l’esempio dell’onestà, (ma il Serpico agente dell’ottantunesimo distretto di polizia di New York aveva sconfitto la corruzione  che “serpeggiava” in quel distretto di polizia e non l'evasione) ingurgita milioni d’informazioni su ogni cittadino, conosce quando spendiamo in assicurazioni, bolli, quante auto abbiamo, che regali facciamo, come dove e quando andiamo in vacanza, insomma tutto ciò che paghiamo con la moneta elettronica (bancomat - carte di credito - ecc) o con altri mezzi tracciabili (bonifici, assegni ecc) sono memorizzati nel suo grande ventre.
Tutte le notizie sono a disposizione del Funzionario erariale di turno (con buona pace della privacy). L’unica speranza è che SERPICO abbia, oltre la pancia anche un cervello per utilizzare tutti quei dati.
Nessun altro Paese della Comunità europea, a quanto mi risulta, si avvale della norma sull’antiriciclaggio per fini fiscali.
Una domanda sorge spontanea: se l’erario oramai sa tutto di tutti, come mai non riesce a recuperare i miliardi di euro che sostiene essere sottratti alla tassazione?
Delle due l’una: o quello che ci dicono sull’evasione è tutto un bluff (2) o non si è capaci di recuperare neanche ciò che si conosce.
Per finire un consiglio ai vari “statisti”, sindacalisti, politici, politologi, a tutti quelli che “cinguettano” nei talk show o su twitter: non portate più, quale scusante alle inefficienze politiche, la storia dell’evasione fiscale perché fareste l’ennesima figura di coloro che nulla sanno.
  
(1)  Dati tratti da Italia Oggi7    



Commenti

Post popolari in questo blog

FINANZIAMENTO SOCI A COOPERATIVA

Le problematiche che attengono alla concessione di un finanziamento da parte dei soci di una società cooperativa sono diverse, a secondo che si tratti dell’aspetto civilistico, fiscale e contabile. Qui si prende in esame il solo caso di versamenti fruttiferi di interessi con obbligo di restituzione da parte della società. CIVILISTICO: I prestiti effettuati dai soci con obbligo di restituzione sono inquadrabili tra le fattispecie cui si rende applicabile la disciplina del contratto di mutuo artt. da 1813 a 1822 c.c.. I versamenti a tale titolo, rappresentano un debito della società verso il socio e, in sede di bilancio, vanno pertanto rappresentati nel passivo dello Stato Patrimoniale (D3 – debiti verso soci per finanziamenti).  Postergazione: L’art. 2467, co. 1, c.c. modificato a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6. prevede che “ il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispet

HOME PAGE DEL BLOG DI FELICE RUSSO

Questo blog  nasce dalla voglia di comunicare, alla maggior parte dei visitatori,  situazioni e fatti che attengono ai fatti quotidiani e alla vita politica, economica e fiscale dell'Italia. Sono riportate situazioni reali che serviranno a meglio comprendere la complessità del popolo italico, il tutto in forma anche scherzosa, sicuramente non saranno dei "trattati" di economia o elucubrazioni varie.  Si parla di politica, fisco, giustizia e anche argomenti di ogni i giorni, insomma tutto quanto può innescare una discussione seria e civile con tutti coloro che avranno qualcosa da dire, anche con quelli che dissentiranno. Si cercherà di scrivere in modo succinto, perché è notorio che dopo la lettura di poche righe si tende a "chiudere" la pagina che si sta scorrendo. Per cui, immediatamente vi lascio e mi auguro che saremo in tanti a leggere e  scambiare pareri.  Felice Russo